Il TAR Lazio respinge il ricorso di Victor Mello: la nota della Divisione Calcio a 5

Il TAR Lazio respinge il ricorso di Victor Mello: la nota della Divisione Calcio a 5
La Divisione Calcio a 5 prende atto – con soddisfazione – della sentenza del TAR Lazio n. 12365/2026 (emanata lunedì 6 luglio), che – riprendendo tutte le ragioni fatte valere nelle due memorie difensive della Divisione Calcio a 5, predisposte dagli avvocati Enrico Lubrano e Francesco Casarola – ha dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso proposto dal sig. Victor Mello.
 
In particolare:
 
I) in via preliminare, la sentenza dichiara il ricorso improcedibile (per mancato esperimento della c.d. pregiudiziale sportiva) nella parte relativa alla impugnazione del provvedimento del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 del 11 luglio 2022, in quanto impugnato direttamente al TAR, senza previa contestazione nei gradi di Giustizia Sportiva (cfr. pagg. 5-6 della sentenza);
 
II) dal punto di vista sostanziale, la sentenza dichiara tutti i tre motivi di ricorso infondati; in particolare:
1) il primo motivo (mancato riconoscimento dello status di professionista) è infondato perché spetta alla discrezionalità tecnica della Divisione (art. 29 NOIF e art. 38 D.Lgs. n. 36/2021, normativa non oggetto di impugnazione da parte del ricorrente) l’attribuzione della qualifica di professionista o meno (non rilevando neanche il precedente Kolpac, essendo relativo a questione di tipo differente) (cfr. pagg. 6-9 della sentenza);
2) il secondo motivo (asserito carattere discriminatorio della “Riforma dei Formati”) è infondato perché la disciplina relativa allo status di formato (Comunicati Ufficiali n. 1 degli anni 2019, 2019, 2020, 2021 e 2022) non è stata impugnata dal ricorrente e perchè le ragioni del diniego contenute nel provvedimento emanato dalla Divisione Calcio a 5 sono pienamente ragionevoli, in quanto tutelano la valorizzazione dei vivai giovanili, con conseguente insussistenza della asserita violazione dei principi di libera concorrenza e inconferenza del precedente-Campanaro (cfr. pagg. 9-12 della sentenza);
3) il terzo motivo (asserita illegittimità della mancato riconoscimento di una deroga da parte della Divisione Calcio a 5) è infondato perché la Divisione non aveva alcun obbligo di riconoscere una deroga in favore del ricorrente, anche nell’ottica del rispetto della par condicio (cfr. pagg. 12-13 della sentenza).
 
 


Ufficio Stampa Divisione C5